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INDAGINI PENALI
Alfa Detectives è abilitata con licenza investigativa  anche per indagini penali per conto e collaborazione con Studi Legali

L’attività di indagine difensiva volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale ai sensi dell’art.222 delle norme di coordinamento del Codice di Procedura Penale e dall’art.327 bis del medesimo codice .

Indagini per Studi Legali: Indagini Difensive Penali

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, nel 1989,

è stato istituito un sistema processuale prevalentemente di tipo accusatorio, in cui si confrontano principalmente il Pubblico Ministero ed il difensore di fronte ad un giudice terzo .

La scelta del sistema accusatorio effettuata dell’ordinamento italiano ha comportato conseguenze rilevanti in ordine al potere di ricerca delle fonti di prova. E’ noto infatti che in detto sistema il giudice non ha il potere di ricercare le prove, poiché questo potere spetta unicamente alle parti. Sono queste ultime infatti a presentare le prove nel processo, garantendo una parità tra accusa e difesa .

il difensore o l’investigatore delegato possono compiere, le modalità di documentazione e l’utilizzazione processuale degli atti compiuti. Il difensore, potrà quindi nominare con specifico incarico, l’investigatore privato che svolgerà le indagini a favore del suo assistito e l’avvocato potrà avvalersi delle prove raccolte.

Il ruolo fondamentale dell’investigatore privato nello svolgimento delle indagini difensive penali

Attenzione !Non tutti gli investigatori privati possono svolgere indagini penali, ma solo coloro che abbiano ottenuto un’apposita autorizzazione da parte dell’Autorità Prefettizia a seguito della verifica sul possesso dei requisiti necessari e che abbiano acquisito una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività. (art.222 Disp. Att. c.p.p. )

ALFA DETECTIVES S.r.l ha la cosiddetta doppia Licenza anche per Indagini Penali 

quale tipo di attività vengono tradizionalmente fatte rientrare nell’alveo delle cosiddette indagini penali.

L’attività svolta dall’investigatore consiste in principio :

– nel conferire con le persone in grado di riferire informazioni utili all’indagine. Le dichiarazioni e le informazioni raccolte nel colloquio e successivamente documentate, dovranno essere acquisite nel rispetto di precise disposizioni di legge.

– nell’accedere per visionare e per descrivere lo stato dei luoghi e delle cose (Art. 391-sexies c.p.p.) o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e audiovisivi. In questa categoria si fanno rientrare anche i sopralluoghi in luoghi privati o non aperti al pubblico, anche se in questo caso serve un’apposita autorizzazione del giudice (Art. 391-septies c.p.p.).

– in pedinamenti, appostamenti, riprese cinematografiche e fotografiche, registrazione di colloqui e di conversazioni telefoniche in luoghi pubblici. Si tratta delle più disparate attività eseguite con ampia libertà di forme che si fanno rientrare sotto il nome di indagini atipiche, le quali si rivelano idonee per l’accertamento dei fatti per cui si procede.

Oltre a quelle appena citate, rientrano sotto la categoria delle indagini difensive penali anche altre attività, quali: verifica dell’attendibilità e della reperibilità dei testimoni, ricerca di alibi, accertamento della giusta sequenzialità dei fatti, ricerca tracce, richieste di documentazioni alla pubblica amministrazione (Art. 391-quater c.p.p.), svolgimento di perizie tecniche e di analisi di vario tipo (balistiche, psichiatriche, criminologiche, biologiche e di laboratorio, ecc.).

Alla luce dell’importanza della prova nuova quale fondamento della richiesta di revisione, il ruolo dell’investigatore privato diventa per l’avvocato penalista assolutamente indispensabile.

Sarà infatti necessario, prima di promuovere il giudizio di revisione, porre in essere una meticolosa indagine difensiva che consenta di accertare e individuare la presenza di prove nuove rispetto a quelle presentate e valutate nei precedenti giudizi di merito, che sarà difficilmente attuabile senza l’ausilio di un buon investigatore privato impegnato, al fianco del difensore, nell’individuazione della fonte e nella raccolta dell’elemento di prova nuova su cui fondare la revisione.

L’ investigatore potrà essere sentito nel contraddittorio quale testimone tra le parti in merito all’attività svolta in sede di investigazioni difensive.

Si rammenta infine che il mandato investigativo in questo caso deve essere dato dall' avvocato penalista e annotato su apposito registro dell' agenzia.

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